Insider Trading: cos’è e perché l’abuso di informazioni privilegiate è un reato

Insider Trading: cos’è e perché l’abuso di informazioni privilegiate è un reato

Insider Trading

Com’è noto, l’investimento azionario necessita di preziose informazioni per poter essere condotto con discrete possibilità di guadagno. Informazioni che, peraltro, dovrebbero poter essere conosciute in anticipo e avere carattere riservato.

Le grandi società che praticano il trading azionario usano vere e proprie strutture per cercare di averle. Affidandogli il compito di scrutare continuamente all’orizzonte per intercettare quelle realmente in grado di incidere sul prezzo di un asset.

Si tratta di una modalità preclusa ai piccoli investitori e in grado di spiegare come riescano a guadagnare con una frequenza sconosciuta agli altri. Una modalità che, peraltro, è del tutto legale.

C’è però anche un modo non legale per poter avere informazioni riservate. Si chiama insider trading e per chi lo pratica sono previste pene anche di non lieve conto.

L’insider trading: di cosa si tratta

L’insider trading è diventato famoso nel corso degli anni ’80, quando alcuni film ambientati nel mondo della finanza lo hanno adottato nella loro trama. Il riferimento è in particolare a “Wall Street”, il film in cui Michael Douglas incarna lo spietato trader Gordon Gekko, conducendo sulla sua strada un giovanissimo Charlie Sheen (Bud Fox).

Il termine sta a indicare quella pratica che fa leva sull’utilizzo di informazioni chiave al fine di mettere in campo operazioni su strumenti finanziari. In pratica le informazioni chiave sono riservate e vengono utilizzate prima che divengano di pubblico dominio, dando a chi le utilizza una posizione di vantaggio.

Insider trading: riferimenti normativi

Per quanto riguarda i riferimenti normativi, il tema dell’insider trading, o abuso di informazioni privilegiate, è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la legge 157 emanata il 17 maggio 1991, poi modificata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, pubblicato nel supplemento ordinario n. 52/L della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 26 marzo 1998.

Gli articoli in cui si suddivide il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sono sei e precisamente:

  1. È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da venti (10.329 euro n.d.r.) a seicento milioni (309.874 euro n.d.r.) chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, ovvero dell’esercizio di una funzione, anche pubblica, di una professione o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazione medesime; b) senza giustificato motivo, dà comunicazioni delle informazioni delle informazioni, ovvero consiglia ad altri, sulla base di esse, il compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
  2. Con la stessa pena è altresì punito chiunque, avendo ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni privilegiate dai soggetti indicati nel comma 1º, compie taluno dei fatti descritti nella lett. a) del medesimo comma.
  3. Ai fini dell’applicazione dei commi 1º e 2º, per informazione privilegiata si intende un’informazione specifica di contenuto determinato, di cui il pubblico non dispone, concernente strumenti finanziari, che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzarne sensibilmente il prezzo.
  4. Nei casi previsti nei commi 1º e 2º, il giudice può aumentare la multa fino al triplo quando, per la rilevante offensività del fatto, le qualità personali del colpevole o l’entità del profitto che ne è derivato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
  5. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere il reato e dei beni che ne costituiscono il profitto, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni compiute per conto dello Stato italiano, della Banca d’Italia e dell’Ufficio italiano dei cambi per ragioni attinenti alla politica economica.

Chi può rispondere del reato

La platea di soggetti che potrebbero essere sanzionati per insider trading è molto vasta. Comprende sia chi entra in possesso dell’informazione privilegiata dall’interno di una società o esercitando una funzione pubblica, sia chi ottenga, direttamente o indirettamente, l’informazione in questione.

Tra le pratiche accessorie che possono condurre ad una condanna vanno ricordate anche:

  • il tipping, ovvero la comunicazione a terzi delle informazioni senza che sussista un giustificato motivo;
  • il tuyautage, consistente nella raccomandazione a terzi di varare operazioni, senza rivelargli le informazioni privilegiate in realtà detenute.

Quali sono le informazioni privilegiate

Per informazione privilegiata si intende quella altamente specifica tale da riguardare gli strumenti finanziari e non sia disponibile per il pubblico. Inoltre deve essere in grado, ove resa di pubblico dominio, di andare a influenzare in maniera sensibile il prezzo degli asset cui si riferisce.

Quali sono le pene previste

Come abbiamo visto, le pene previste per il reato di insider trading sono state indicate dalla legge del 1998, precisamente all’articolo 1. Nel 2005, però, l’ordinamento italiano ha recepito una direttiva europea dell’anno precedente, che in particolare prevedeva l’innalzamento delle sanzioni per le condotte illegali degli insider “primari” (coloro che forniscono le informazioni privilegiate).

Ora questi reati sono puniti con la reclusione da 1 a 6 anni. e con una multa fino a 3 milioni di euro. La sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo, o a 10 volte il prodotto o il profitto scaturito dal reato.

Perché l’insider trading è considerato un reato grave?

A rendere grave il reato di insider trading è proprio la sua natura. Si tratta infatti di una condotta che va a minare in maniera pesante la credibilità dei mercati finanziari. Consegnando a pochi soggetti una posizione di vantaggio nei confronti della grande massa degli investitori, in particolare quelli piccoli.

Ingenerando il tal modo il sospetto che la Borsa sia un luogo da scansare per non andare a far parte del cosiddetto Parco Buoi. Come tale si intende la platea di persone che ha lasciato sul campo i propri risparmi. A vantaggio, naturalmente, delle grandi società di speculatori professionali.

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